Allegato
Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 ott 2024
Allegato
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti»,
desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,
hanno stabilito quanto segue:
Oggetto
1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
(c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
(d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
(f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
(g) l'assunzione di interrogatori;
(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
(j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;
(k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
lo scambio di informazioni in materia di diritto;
(m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;
(n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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