Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 16 ott 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148#art-4

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