Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 16 ott 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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