Art. 5
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 30 lug 2024
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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