Art. 5

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 30 lug 2024
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-07-04;102#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo