Art. 6

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86

In vigore dal 13 lug 2024
Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali 1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Note all': - Si riporta il testo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: «Articolo 116. - Omissis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata». - Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: «Articolo 117. - Omissis. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: - Omissis. p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; - Omissis».
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