Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 28 mag 2024
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all', designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
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