Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 28 mag 2024
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all' sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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