Accordo›Titolo III
Art. 6
Attuazione degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata internazionale
In vigore dal 20 apr 2024
Attuazione degli obblighi internazionali al fine di
punire i gravi crimini di portata internazionale
1. Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a tal fine.
2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali.
3. Le parti riconoscono l'importanza della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l'impunità e convengono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.
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