Accordo›Titolo IX
Art. 52
Testo facente fede
In vigore dal 20 apr 2024
Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-52