Accordo›Titolo IX
Art. 47
Definizione delle parti
In vigore dal 20 apr 2024
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive attribuzioni, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro.
Storico versioni
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