AccordoTitolo IX

Art. 47

Definizione delle parti

In vigore dal 20 apr 2024
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive attribuzioni, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo