Accordo›Titolo IX
Art. 45
Agevolazioni
In vigore dal 20 apr 2024
Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le parti concedono le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-45