AccordoTitolo IX

Art. 45

Agevolazioni

In vigore dal 20 apr 2024
Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le parti concedono le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo