Accordo›Titolo IX
Art. 42
Clausola evolutiva
In vigore dal 20 apr 2024
1. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti possono, ove reciprocamente convenuto, ampliare il presente accordo anche integrandolo con accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. In relazione all'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa acquisita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-42