Accordo›Titolo VIII
Art. 41
Comitato misto
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe di grado sufficientemente elevato, incaricato di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del presente accordo;
b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte. Le parti concordano l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. Le parti possono convocare di comune accordo riunioni straordinarie.
3. Il comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Il comitato misto adotta il regolamento interno conformemente al presente articolo e opera per consenso. Il comitato misto stabilisce nel regolamento interno le modalità applicabili alle consultazioni quali quelle previste dall' e si adopera per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune.
5. Il comitato misto, ove reciprocamente concordato e se del caso, discute il funzionamento e l'applicazione degli accordi specifici di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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