Accordo›Titolo VII
Art. 39
Risorse per la cooperazione
In vigore dal 20 apr 2024
1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.
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