AccordoTitolo VII

Art. 39

Risorse per la cooperazione

In vigore dal 20 apr 2024
1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.
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Risorse per la cooperazione (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo