Accordo›Titolo VI
Art. 36
Sanità
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione può avvenire tramite:
a) progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili;
b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
c) programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute;
d) la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici;
e) la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.
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