Accordo›Titolo VI
Art. 35
Occupazione e affari sociali
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione n. 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello della sessione ordinaria del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006) e secondo quanto sancito dalla dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008. Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura della loro situazione socioeconomica.
3. Le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla 86ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, ossia:
a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva applicazione alle convenzioni dell'OIL ratificate, rispettivamente, dalla Repubblica di Singapore e dagli Stati membri dell'Unione europea. Le parti si adoperano con costanza e continuità per ratificare e porre effettivamente in applicazione le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambiano informazioni in merito. Le parti prendono inoltre in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto della situazione interna. Le parti si scambiano informazioni in merito.
4. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose che possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici, stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'ASEM, l'ASEAN-UE e l'OIL.
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