Accordo›Titolo VI
Art. 34
Ambiente e risorse naturali
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono sulla necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. L'attuazione dei risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 deve essere presa in considerazione in tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo.
3. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche in settori quali:
a) i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica;
b) le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili;
c) lo sviluppo di capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente;
d) l'ambiente costiero e marino;
e) il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.
Storico versioni
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