AccordoTitolo VI

Art. 34

Ambiente e risorse naturali

In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono sulla necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. L'attuazione dei risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 deve essere presa in considerazione in tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo. 3. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche in settori quali: a) i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica; b) le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili; c) lo sviluppo di capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente; d) l'ambiente costiero e marino; e) il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambiente e risorse naturali (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo