Accordo›Titolo VI
Art. 33
Istruzione e cultura
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee alla promozione degli scambi culturali e alla realizzazione di iniziative comuni in vari campi della cultura, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. A questo proposito le parti convengono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.
3. Le parti convengono di consultarsi e di cooperare nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale.
4. Le parti pongono inoltre l'accento su misure volte a instaurare contatti permanenti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi degli strumenti previsti dai programmi dell'Unione per il sud-est asiatico in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo.
5. Le parti favoriscono maggiori scambi e maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione al fine di promuovere la comprensione reciproca, la conoscenza e l'apprezzamento delle rispettive culture, delle rispettive economie e dei rispettivi sistemi sociali. Le parti si adoperano, in particolare, per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori nel quadro del programma Erasmus Mundus o di altri analoghi programmi.
Storico versioni
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