Accordo›Titolo VI
Art. 28
Società dell'informazione
In vigore dal 20 apr 2024
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare:
a) la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione;
b) l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti;
c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
e) la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC;
f) i profili di sicurezza della società dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato;
g) la valutazione della conformità delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.
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