Accordo›Titolo VI
Art. 27
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI).
2. Tale cooperazione ha per oggetto:
a) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI;
b) la promozione della responsabilità sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione è integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato;
c) la promozione di contatti tra gli operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
d) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione.
3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-27