AccordoTitolo VI

Art. 26

Cooperazione in materia fiscale

In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti riconoscono e si impegnano ad applicare, secondo quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo. 2. A tal fine e nel rispetto delle rispettive competenze, le parti riconoscono l'importanza di combattere le pratiche fiscali riconosciute come dannose da entrambe le parti, migliorano la cooperazione fiscale internazionale volta a combattere l'evasione fiscale e applicano le norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali sancite dal modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE del 2008, con l'obiettivo di consentire l'applicazione efficace delle rispettive norme fiscali. 3. Le parti convengono che l'applicazione di questi principi avviene, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri.
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Cooperazione in materia fiscale (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo