AccordoTitolo VI

Art. 24

Cooperazione in materia di servizi finanziari

In vigore dal 20 apr 2024
Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di libero scambio di cui all', paragrafo 2. Tale cooperazione avviene tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza finanziaria dell'Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorità di regolamentazione e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di cooperazione più adeguati.
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