Accordo›Titolo VI
Art. 23
Cooperazione in materia di diritti umani
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti.
2. La cooperazione può comprendere fra l'altro:
a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi;
b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Storico versioni
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