AccordoTitolo VI

Art. 23

Cooperazione in materia di diritti umani

In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti. 2. La cooperazione può comprendere fra l'altro: a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi; b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani; c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani; d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
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Cooperazione in materia di diritti umani (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo