AccordoTitolo V

Art. 22

Cooperazione in materia di droghe illecite

In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato basato su un coordinamento efficace tra le autorità competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle della sanità, della giustizia, dell'interno e delle dogane, al fine di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative per gli individui e la società nel suo insieme che derivano dall'abuso di droghe. Le parti collaborano inoltre per garantire una prevenzione più efficace della diversione dei precursori delle droghe. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati, ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52ª sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009. 3. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
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Cooperazione in materia di droghe illecite (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo