Accordo›Titolo V
Art. 21
Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF).
2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei.
3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.
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