Accordo›Titolo V
Art. 20
Lotta alla criminalità organizzata
In vigore dal 20 apr 2024
Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Storico versioni
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