Accordo›Titolo I
Art. 2
Finalità della cooperazione
In vigore dal 20 apr 2024
Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in particolare a:
a) istituire una cooperazione in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti;
b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale;
c) istituire una cooperazione per la lotta contro i più gravi crimini di portata internazionale;
d) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti;
e) creare le condizioni e promuovere l'espansione e lo sviluppo degli scambi tra le parti con reciproco vantaggio;
f) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento, prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalità coerenti e complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, le piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche;
i) rafforzare e promuovere la partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi di cooperazione per l'Asia dell'Unione;
j) promuovere il ruolo e la visibilità che ciascuna parte ha nelle regioni dell'altra;
k) istituire un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive società e di sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in Europa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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