AccordoTitolo V

Art. 19

Migrazione

In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. 2. Le parti istituiscono un meccanismo di dialogo sulle questioni connesse alla migrazione, tra cui la migrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle questioni che attengono alla protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno. Tale dialogo è instaurato sulla base di un programma, di condizioni e di temi definiti di comune accordo. 3. Ciascuna parte può, ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti. 4. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche delle parti, realizzata attraverso una consultazione reciproca tra le medesime. Le parti convengono che tale cooperazione si svolge secondo quanto consentito dalle disposizioni legislative, normative e regolamentari e dalle politiche nazionali e dell'Unione. Tale cooperazione può riguardare in particolare: a) le cause di fondo della migrazione; b) l'evoluzione e l'attuazione degli obblighi di ciascuna delle parti a norma del diritto internazionale delle migrazioni, compresa la protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno; c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equo trattamento, l'istruzione, la formazione e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime di tale tratta; e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente, compresa la promozione del rientro volontario; f) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e di sicurezza dei documenti di viaggio; g) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere. 5. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono inoltre quanto segue: a) la Repubblica di Singapore riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro previa richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità una volta accertata la cittadinanza; b) ogni Stato membro riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio della Repubblica di Singapore previa richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità una volta accertata la cittadinanza. Gli Stati membri e la Repubblica di Singapore forniscono ai propri cittadini i documenti d'identità necessari a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della parte nella quale la persona deve essere riammessa (ossia lo Stato membro interessato o la Repubblica di Singapore), su richiesta dell'altra parte (ossia la Repubblica di Singapore o lo Stato membro interessato), interrogano la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. 6. Le parti convengono di negoziare, previa richiesta, la conclusione di un accordo tra l'Unione e la Repubblica di Singapore che disciplini la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri, dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.
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