Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 19 apr 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;51#art-1