Art. 6

LEGGE 5 marzo 2024, n. 21

In vigore dal 27 mar 2024
Disposizioni in materia di flottante 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108» sono soppresse. Note all': - Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 112 (Disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.».
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LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 (Art. 6 Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile ((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998)).) — Testo vigente | Portale Normativo