Capo IV

Art. 26

Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato

In vigore dal 27 mar 2024
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all' del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile»; b) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all', comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato».
Storico versioni

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