Art. 2
LEGGE 21 febbraio 2024, n. 14
In vigore dal 23 feb 2024
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.
Storico versioni
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