Sez. II
Art. 12
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
In vigore dal 1 gen 2024
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-12-30;213#art-12