Art. 1
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Principi generali
1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.
Avvertenza:
La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell', comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15 gennaio 2024, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell', comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-12-27;206#art-1