Accordo›Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2023
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Definizioni
Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:
1) «servizio concordato» e «rotta determinata», il trasporto aereo internazionale a norma dell' e dell'allegato II del presente accordo;
2) «Accordo», il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento;
3) «trasporto aereo», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso o in locazione; per chiarezza, esso include i servizi di linea e non di linea (charter) e il servizio integrale di trasporto merci;
4) «vettore aereo», una compagnia o impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o di un'autorizzazione equivalente;
5) «autorità competenti», gli organismi governativi o gli enti pubblici responsabili dell'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;
6) «compagnie o imprese», soggetti di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro;
7) «Convenzione», la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:
a) ogni emendamento entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della Convenzione e che sia stato ratificato sia dall'Ucraina che da uno Stato membro o dagli Stati membri dell'Unione europea; e
b) ogni allegato o suo emendamento adottato a norma dell'articolo 90 della Convenzione, a condizione che detto allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per l'Ucraina e per uno Stato membro o gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi;
8) «accordo ECAA», l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim in Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo;
9) «AESA», Agenzia europea per la sicurezza aerea, istituita dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
10) «controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, in particolare per mezzo:
a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa,
b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;
11) «controllo regolamentare effettivo» significa che l'autorità competente per il rilascio delle licenze di una parte, che ha rilasciato una licenza d'esercizio o autorizzazione a un vettore aereo:
a) verifica periodicamente che i criteri applicabili per l'esercizio di servizi aerei internazionali, in base alla quale una licenza di esercizio o autorizzazione vengono rilasciati, sono soddisfatti dal vettore aereo in questione, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e
b) mantiene un'adeguata sorveglianza per quanto concerne la sicurezza (intesa come safety e security) in conformità almeno delle norme dell'ICAO;
12) «trattati UE», il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
13) «Stato membro dell'UE», uno Stato membro dell'Unione europea;
14) «idoneità», l'idoneità di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, vale a dire il possesso della capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze appropriate in materia di gestione e la sua disponibilità a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle operazioni di detti servizi;
15) «diritto di quinta libertà»: il diritto o il privilegio concesso da uno Stato («Stato concedente») ai vettori aerei di un altro Stato («Stato concessionario») di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che tali servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario;
16) «costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e, se del caso, degli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalità;
17) «ICAO», l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile istituita in conformità della Convenzione;
18) «trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo tra punti situati in almeno due Stati;
19) «trasporto pubblico intermodale», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili e da parte di uno o più modi di trasporto di superficie, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, a titolo oneroso o mediante noleggio;
20) «misura», qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
21) «cittadino»:
a) nel caso dell'Ucraina, qualsiasi persona avente la cittadinanza ucraina o, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, qualsiasi persona avente la nazionalità di uno Stato membro dell'UE; oppure
b) qualsiasi persona giuridica che:
i) la cui proprietà sia detenuta, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, nel caso dell'Ucraina, da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza ucraina, o, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o di uno degli altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo, e che sia effettivamente e stabilmente soggetta al loro controllo, e ii) il cui principale centro di attività si trovi in Ucraina nel caso dell'Ucraina o, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in uno Stato membro;
22) «nazionalità», nell'ambito di un vettore aereo, il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative ad aspetti quali la proprietà, il controllo effettivo e la sede principale di attività;
23) «licenza di esercizio»:
a) nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, un'autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente per il rilascio delle licenze a una compagnia o un'impresa, che consente di operare servizi aerei ai sensi della pertinente normativa dell'UE e b) nel caso dell'Ucraina, una licenza per il trasporto aereo di passeggeri e/o di merci, concessa in virtù della pertinente normativa dell'Ucraina;
24) «prezzo»:
a) le «tariffe aeree passeggeri», che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari; e
b) le «tariffe aeree merci», il prezzo da pagare per il trasporto di merci nonché le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari.
Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni applicabili alle tariffe aeree passeggeri e alle tariffe aeree merci;
25) «accordo di associazione», accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, e ogni strumento che gli succede;
26) «principale centro di attività», la sede principale o sociale di una compagnia aerea nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo;
27) «oneri di servizio pubblico», tutti gli oneri imposti ai vettori aerei nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri prestabiliti di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico;
28) «SESAR», il Programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo, che è l'elemento tecnologico del Cielo unico europeo e ha l'obiettivo di garantire all'Unione europea, un'infrastruttura di controllo del traffico aereo ad alta efficienza, tale da garantire uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e compatibile con l'ambiente;
29) «sovvenzioni», qualsiasi contributo finanziario concesso da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico, vale a dire qualora:
a) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, per esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, un potenziale trasferimento diretto di fondi alla società o assunzione di passività della società, quali per esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;
b) un organismo governativo, un ente regionale od altro organismo pubblico rinuncia a entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote o le riduce indebitamente;
c) la pubblica amministrazione, un ente regionale o altro organismo pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi; oppure
d) un governo, un ente regionale o altro organismo ente pubblico effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi dei governi;
e quando sia in tal modo conferito un vantaggio;
30) «territorio», nel caso dell'Ucraina, le aree territoriali e le acque territoriali a esse adiacenti sotto la sovranità dell'Ucraina, e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite da tali trattati e da ogni strumento che a essi dovesse succedere;
31) «accordo di transito», l'accordo di transito sui servizi aerei internazionali, fatto a Chicago il 7 dicembre 1944;
32) «onere d'uso», un onere imposto ai vettori aerei da parte dell'autorità competente o autorizzato da tale autorità per l'uso da parte di aeromobili, loro equipaggi, passeggeri, merci e posta, di infrastrutture e di servizi connessi alla navigazione aerea (anche nel caso di sorvoli), il controllo del traffico aereo e la sicurezza aeroportuale dell'aviazione.
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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