Art. 5

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193

In vigore dal 10 gen 2026
Disposizioni transitorie e finali 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli , comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge. 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli , comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonchè i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell', comma 7. 5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
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