Art. 3
Disposizioni in materia di termini legislativi
In vigore dal 6 gen 2024
1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-11-28;201#art-3