Art. 4
LEGGE 24 novembre 2023, n. 168
In vigore dal 9 dic 2023
Trattazione spedita degli affari
nella fase cautelare
1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall' della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
Note all':
- Per l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si veda nelle note all'.
Storico versioni
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