Art. 1

In vigore dal 10 ott 2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 2023 MATTARELLA Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo