Titolo V

Art. 23

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 29 ago 2023
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. 2. In sede di attuazione della delega di cui all', il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall' della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Clausola di salvaguardia (Art. 23 Delega al Governo per la riforma fiscale.) — Testo vigente | Portale Normativo