Art. 5
LEGGE 14 luglio 2023, n. 93
In vigore dal 15 nov 2023
Sanzioni amministrative
1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all' della presente legge, l'Autorità applica
, per ogni violazione riscontrata,
la sanzione di cui all', comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-07-14;93#art-5