Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 4 lug 2023
1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' della Convenzione e dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' della Convenzione di cui all', comma 1, lettera b).
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