Protocollo 155Parte V

Art. 9

In vigore dal 4 lug 2023
1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa è aperta a denuncia, in conformità al suo , mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. 2. La denuncia della Convenzione, in conformità al suo , da parte di un Membro che ha ratificato il presente Protocollo comporterà di diritto la denuncia di questo Protocollo. 3. Ogni denuncia effettuata in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-p-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo