Protocollo 155›Parte V
Art. 9
In vigore dal 4 lug 2023
1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa è aperta a denuncia, in conformità al suo , mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.
2. La denuncia della Convenzione, in conformità al suo , da parte di un Membro che ha ratificato il presente Protocollo comporterà di diritto la denuncia di questo Protocollo.
3. Ogni denuncia effettuata in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-p-9