Protocollo 155›Parte V
Art. 8
In vigore dal 4 lug 2023
1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratifica della Convenzione o ad ogni momento successivo alla ratifica della Convenzione, comunicando la ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.
2. Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, questo Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato sarà vincolato dalla Convenzione così come completata dagli articoli l a 7 del presente Protocollo.
Storico versioni
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