Protocollo 155Parte V

Art. 4

In vigore dal 4 lug 2023
Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire: a) la responsabilità dei datori di lavoro: i) di dichiarare alle autorità competenti o ad altri organismi preposti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale; ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui casi dichiarati; b) quando appropriato, le modalità di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte degli organismi di assicurazione, servizi sanitari sul lavoro, medici e altri organismi direttamente interessati; c) i criteri in applicazione dei quali vanno dichiarati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionale e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale; d) il tempo utile per la dichiarazione.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo