Protocollo 155›Parte V
Art. 4
In vigore dal 4 lug 2023
Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire:
a) la responsabilità dei datori di lavoro:
i) di dichiarare alle autorità competenti o ad altri organismi preposti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui casi dichiarati;
b) quando appropriato, le modalità di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte degli organismi di assicurazione, servizi sanitari sul lavoro, medici e altri organismi direttamente interessati;
c) i criteri in applicazione dei quali vanno dichiarati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionale e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
d) il tempo utile per la dichiarazione.
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