Protocollo 155›Parte V
Art. 3
In vigore dal 4 lug 2023
Le regole e procedure di registrazione dovranno definire:
a) la responsabilità dei datori di lavoro:
i) di registrare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui meccanismi di registrazione;
iii) di assicurare la gestione adeguata di queste registrazioni e il loro utilizzo al fine di stabilire misure preventive;
iv) di astenersi di adottare misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un incidente durante il tragitto o un caso di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
b) le informazioni da registrare;
c) la durata di conservazione delle registrazioni;
d) le misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici in possesso del datore di lavoro, in conformità alla legislazione, alla regolamentazione, alle condizioni e alle prassi nazionali.
Storico versioni
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