Protocollo 155›Parte V
Art. 1
In vigore dal 4 lug 2023
Protocollo 155
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981
______
 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di
Roma.
La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione;
Prendendo nota delle disposizioni dell' della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 (qui di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che:
« Per dare effetto alla politica menzionata all' [...], l'autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:
[...]
c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
[...]
e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all' qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie professionali e gli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro»;
Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione e di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e di elaborare misure preventive;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di un protocollo relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, adotta, oggi venti giugno duemiladue, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.
Ai fini del presente Protocollo:
a) l'espressione «infortunio sul lavoro» significa ogni infortunio sopraggiunto al lavoro o in occasione del lavoro e che abbia causato lesioni mortali o non mortali;
b) l'espressione «malattia professionale» significa ogni malattia contratta in seguito ad una esposizione a fattori di rischio risultanti da una attività professionale;
c) l'espressione «evento pericoloso» significa ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione data dalla legislazione nazionale, e che potrebbe essere causa di lesioni corporee o danni alla salute presso le persone al lavoro o nel pubblico;
d) l'espressione «infortunio durante il tragitto» significa ogni infortunio avente causato la morte o lesioni corporee, sopraggiunto durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e:
i) il luogo di residenza principale o secondaria del lavoratore; o
ii) il luogo dove il lavoratore assume abitualmente i suoi pasti; o
iii) il luogo dove il lavoratore riceve abitualmente il suo salario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-p-1