Protocollo 155Parte V

Art. 1

In vigore dal 4 lug 2023
Protocollo 155 PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981 ______  1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma. La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione; Prendendo nota delle disposizioni dell' della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 (qui di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che: « Per dare effetto alla politica menzionata all' [...], l'autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti: [...] c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; [...] e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all' qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie professionali e gli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro»; Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione e di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e di elaborare misure preventive; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di un protocollo relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, adotta, oggi venti giugno duemiladue, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981. Ai fini del presente Protocollo: a) l'espressione «infortunio sul lavoro» significa ogni infortunio sopraggiunto al lavoro o in occasione del lavoro e che abbia causato lesioni mortali o non mortali; b) l'espressione «malattia professionale» significa ogni malattia contratta in seguito ad una esposizione a fattori di rischio risultanti da una attività professionale; c) l'espressione «evento pericoloso» significa ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione data dalla legislazione nazionale, e che potrebbe essere causa di lesioni corporee o danni alla salute presso le persone al lavoro o nel pubblico; d) l'espressione «infortunio durante il tragitto» significa ogni infortunio avente causato la morte o lesioni corporee, sopraggiunto durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e: i) il luogo di residenza principale o secondaria del lavoratore; o ii) il luogo dove il lavoratore assume abitualmente i suoi pasti; o iii) il luogo dove il lavoratore riceve abitualmente il suo salario.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo