Convenzione 187Parte V

Art. 5

In vigore dal 4 lug 2023
1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. 2. Il programma nazionale deve: a) promuovere lo sviluppo di una culture nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute; b) contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. c) essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro; d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso; e) essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l'obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre. 3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle più alte autorità nazionali che provvederanno anche al suo avvio.
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