Convenzione 187›Parte V
Art. 4
In vigore dal 4 lug 2023
1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:
a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
b) una o più autorità, o uno o più organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
e) 3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:
f) uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
g) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
h) l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
i) servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
j) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
k) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO;
l) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
m) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.
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