Convenzione 187Parte V

Art. 2

In vigore dal 4 lug 2023
1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. 2. Ogni Membro deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. 3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti dell'ILO relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
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