Convenzione 155›Parte IV
Art. 19
In vigore dal 4 lug 2023
Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali:
a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro;
b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali;
d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potrà richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa;
f) il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantochè il datore di lavoro non avrà adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.
Storico versioni
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